Art. 1.

      1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, di pari anzianità.